La tutela del paesaggio è regolamentata in particolare dal D.lgs 22.01.2004 nr. 42 e s.m.i.
A partire dal 06.04.2017 entra in vigore il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 pubblicato sulla G.U. n. 68 del 22/03/2017, recante il Regolamento di individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, mentre rimane invariata la procedura autorizzatoria ordinaria.
Il Regolamento nell’AllegatoA individua gli interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica mentre nell’AllegatoB sono elencati gli interventi e le opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato.
Le Istanze dovranno essere presentate utilizzando i moduli predisposti, munite di marca da bollo unitamente al versamento dei diritti di segreteria stabiliti dall'Ente, indicando come causale "Diritti di Segreteria U.T." ed utilizzando una delle seguenti modalità:
- Bollettino c.c.p. nr. 17951369 intestato a: Tesoreria del Comune di Recoaro Terme;
- Versamento alla Tesoreria comunale c/o (Banca Monte dei Paschi di Siena – Area Antonveneta con sede in P.zza V. Veneto 12);
- Bonifico Bancario ( Cod. IBAN IT 17 H01030 60670 000002244458)
NOTE INFORMATIVE
- RELAZIONE PAESAGGISTA : La relazione paesaggistica di cui all’Allegato 1 al D.P.C.M. 12/12/2005 si compone di vari elaborati dettagliatamente descritti nell’Allegato 1 al D.P.C.M. 12/12/2005, tra i quali devono sempre essere presenti: - l’inquadramento planimetrico su carta tecnica regionale e l’estratto di mappa catastale con evidenziata l’area d’intervento - il rilievo quotato delle strutture edilizie esistenti - piante sezioni e prospetti quotati delle opere in progetto (edifici e sistemazioni esterne) - relazione descrittiva dell’intervento - rappresentazione fotografica a colori dello stato attuale dell’area e/o del fabbricato oggetto di intervento e del suo contesto, comprensivo di fotosimulazioni delle opere in progetto, estese ad un adeguato intorno dell’area interessata. Il maggiore o minore livello di approfondimento della documentazione richiesta è determinato dalla rilevanza dell’intervento e dalla sua incidenza sul contesto paesaggistico interessato.
- ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA : L'accertamento di compatibilità paesaggistica è previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 167 del Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 al fine di verificare la compatibilità di alcuni interventi edilizi realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica. La possibilità di sanare opere realizzate senza titolo, in campo di tutela paesaggistica, si limita agli interventi che non abbiano comportato aumenti volumetrici o di superfici utili, interventi manutentivi, interventi che abbiano comportato l'impiego di materiali difformi da quelli previsti dall'autorizzazione paesaggistica.