Contenuto | Oggetto : Separazioni - Divorzi Note: In data 10 novembre 2014 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 (sup. ord. n. 84) la legge n. 162 di conversione, con modificazione, del decreto legge 12/9/2014 n. 132 Art. 12 Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile. 1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'art. 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Allegati
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